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Sez. L, Sentenza n. 4171 del 23/03/2002 (Rv. 553215 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Dubbi interpretativi riguardo alle norme rilevanti ai fini dell'identificazione del soggetto debitore - Proposizione della domanda contro una pluralità di convenuti - Inscindibilità di cause - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa all'identificazione del soggetto tenuto al pagamento delle quote del trattamento di fine rapporto di lavoro, maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni.
Stato
decisa il 2002-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553215-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Quando l'attore conviene in giudizio più soggetti prospettando una responsabilità alternativa dei medesimi in dipendenza di dubbi interpretativi riguardo alle norme che disciplinano il diritto vantato, nella parte relativa all'identificazione del soggetto debitore, è configurabile solo una tenue connessione oggettiva delle domande, che sono proposte nello stesso giudizio in funzione meramente cautelativa, in relazione ad un fattore contingente, che è estrinseco rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio; non è configurabile, quindi, né in primo grado, né in fase di impugnazione, quel nesso di inscindibilità delle cause che è correlato ad un'alternatività delle domande in funzione dell'esito del giudizio - in base ad un quadro normativo presupposto - dal punto di vista dell'accertamento e della qualificazione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse tenuto al pagamento di determinate quote del trattamento di fine rapporto di lavoro, maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni, non l'INPS, come ritenuto dal giudice di appello, ma un Fondo costituito presso il Ministero del lavoro, nei cui confronti non era stata impugnata dai lavoratori la sentenza d'appello, contro cui aveva ricorso per cassazione l'INPS, verificandosi così il passaggio in giudicato del rigetto della domanda nei confronti del Ministero del lavoro, non passivamente legittimato rispetto al ricorso proposto dall'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)