Sez. U, Sentenza n. 157 del 28/01/1961 (Rv. 240158 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI RETTIFICAZIONE DI ATTO DELLO STATO CIVILE - SENTENZA D'APPELLO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI RETTIFICAZIONE DI ATTO DELLO STATO CIVILE - SENTENZA D'APPELLO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Le norme per i procedimenti in camera di consiglio, le quali stabiliscono la irreclamabilita dei provvedimenti pronunciati in Sede di reclamo (art 739, U C cod proc civ) riguardano soltanto i provvedimenti emessi sotto Forma di decreto, laddove quelli emessi sotto Forma di sentenza, se non vi siano Disposizioni speciali, trovano il loro regolamento nella disciplina propria delle sentenze. Pertanto, la sentenza d'appello la quale, in camera di consiglio, abbia pronunziato in tema di rettifica di Atti dello stato civile, e impugnabile con ricorso per Cassazione. (2221/57; CF 2365/52, 914/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. art. 453, Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Cod. Civ. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)