Sez. 1, Sentenza n. 75 del 08/01/1997 (Rv. 501575 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato - Controversie relative - Forma della decisione - Sentenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Termini ordinari - Applicabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
L'espressa previsione contenuta nell'art. 9 ultimo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per il quale la decisione delle controversie relative al conseguimento da parte del coniuge divorziato di una quota della pensione di reversibilità spettante all'altro coniuge, deve essere resa con sentenza, comporta che, a prescindere dalle forme o dal rito da adottare in tali controversie, la pronunzia sulle stesse, ove emessa in sede d'appello, è suscettibile di ricorso per cassazione, entro gli ordinari termini di cui agli articoli 325 e 327 cod. proc. civ., poiché quando la legge per il provvedimento del giudice richiede la forma della sentenza, le eventuali peculiarità del procedimento che conduce alla sua emanazione, non sono idonee - in difetto di specifiche indicazioni legislative - a degradare a mera apparenza formale la definizione del provvedimento ed a sottrarre quest'ultimo all'operatività dei termini per la proposizione del gravame contro le sentenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)