Sez. 2, Sentenza n. 5118 del 09/06/1997 (Rv. 505025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza cautelare o possessoria emessa dal pretore - Reclamo al tribunale ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso la decisione del tribunale - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice chiamato a decidere, in sede di reclamo, sull'ordinanza cautelare (ovvero possessoria, alla luce della sentenza n. 501 del 1995 della Corte costituzionale) emessa dal pretore, avendo la decisione in esso contenuta i medesimi caratteri di provvisorietà non decisorietà dell'ordinanza reclamata, ed avendo il reclamo "de quo" natura di rimedio teso alla sostituzione della decisione pretorile, concessiva della misura richiesta, con altra che, della prima, conservi gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà (confermati dal fatto che essa perde efficacia se il giudizio di merito non è promosso nel termine perentorio fissato dalla legge, se esso si estingue, se, infine, con sentenza passata in giudicato, sia dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 8, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 9, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 13, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)