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Sez. L, Sentenza n. 7343 del 18/07/1990 (Rv. 468276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PER INFRAZIONI DEL LAVORATORE PENALMENTE RILEVANTI - CONTESTAZIONE E PROVVEDIMENTO NON IMMEDIATI IN CONSEGUENZA DELL'EMISSIONE DI ORDINANZA DI RINVIO E GIUDIZIO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1990-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PER INFRAZIONI DEL LAVORATORE PENALMENTE RILEVANTI - CONTESTAZIONE E PROVVEDIMENTO NON IMMEDIATI IN CONSEGUENZA DELL'EMISSIONE DI ORDINANZA DI RINVIO E GIUDIZIO - EFFICACIA.*

Con riguardo ad infrazioni del lavoratore penalmente rilevanti, non è configurabile violazione del principio d'immediatezza fra contestazione e provvedimento disciplinare ancorché questo sia intervenuto dopo un lungo intervallo temporale dalla contestazione in conseguenza dell'avvenuta emissione di ordinanza di rinvio a giudizio da parte del giudice penale che implica un accertamento (di Rilevanza penale) in ordine alla sussistenza di sufficienti prove a carico dell'imputato stesso. (V 82/86, mass n 443733; (V 4578/84, mass n 436488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)