Sez. L, Sentenza n. 82 del 10/01/1986 (Rv. 443733 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER UN FATTO COSTITUENTE REATO - INTIMAZIONE SUCCESSIVA AL PROCEDIMENTO PENALE ED AL CORRELATIVO PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE RICHIESTA DAL DIPENDENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA PER IL TEMPO PASSATO TRA LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 86 CCNL 22 LUGLIO 1976 PER GLI IMPIEGATI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER UN FATTO COSTITUENTE REATO - INTIMAZIONE SUCCESSIVA AL PROCEDIMENTO PENALE ED AL CORRELATIVO PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE RICHIESTA DAL DIPENDENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA PER IL TEMPO PASSATO TRA LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 86 CCNL 22 LUGLIO 1976 PER GLI IMPIEGATI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
Ove il licenziamento del lavoratore, che si fondi su un fatto costituente reato, venga intimato all'esito della definizione del procedimento penale e dopo il correlativo periodo di sospensione cautelare richiesta dal dipendente a norma della contrattazione collettiva, non può dirsi violato il principio dell'immediatezza per il tempo passato tra la contestazione dell'addebito e l'adozione del provvedimento di licenziamento, atteso che il trascorrere di tale periodo di tempo non è dovuto ad inerzia del datore di lavoro, contraria ai principi di correttezza e di buona fede, bensì alla operatività della stessa sospensione cautelare. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore in un caso in cui il lavoratore stesso aveva chiesto di beneficiare della sospensione cautelare prevista dall'art. 86 CCNL 22 luglio 1976 per il personale impiegatizio delle casse di risparmio; la S.C., nel confermare tale pronuncia, ha affermato il suddetto principio). (V 4421/84, mass n 436317 e 436318; (V 1885/82, mass n 419731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)