Sez. 1, Sentenza n. 3387 del 23/03/1995 (Rv. 491363 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Fidejussore - Debito - Pagamento - Variazione a suo nome dell'iscrizione ipotecaria - Facoltà - Mancato esercizio - Conseguenze - Ipoteca - Cancellazione - Consenso del fidejussore - Necessità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE
Qualora il creditore assistito da ipoteca su immobile del debitore, pur essendo stato soddisfatto dal fideiussore, mantenga la qualità d'intestatario dell'iscrizione ipotecaria, per non avere detto fideiussore esercitato la facoltà di variare a suo nome tale iscrizione (con l'annotazione a margine prevista dall'art. 2843 cod. civ.), il fideiussore medesimo, anche se non può opporre la garanzia reale nei confronti dei terzi, ha la veste di successore nella garanzia stessa nel rapporto con l'obbligato, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 cod. civ., e, quindi, legittimamente subordina al proprio consenso la possibilità di detto obbligato di reclamare dal creditore la cancellazione dell'ipoteca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)