Sez. 3, Sentenza n. 17746 del 16/01/2018 Cc. (dep. 19/04/2018) Rv. 272873 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Ipotesi di cui all'art.275, comma 4-bis, cod. proc. pen. (A.I.D.S. conclamata) - Applicazione o mantenimento della custodia cautelare in carcere - Motivazione - Criteri di riferimento - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di A.I.D.S. conclamata (art.275, comma 4-bis cod. proc. pen.), รจ necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art. 275, comma 4-ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti; c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)