Sez. 2, Sentenza n. 42075 del 04/10/2001 Cc. (dep. 23/11/2001) Rv. 220251 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Divieto di custodia cautelare in carcere - Imputato affetto da malattia particolarmente grave - Custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
In tema di applicazione di misure coercitive, le esigenze cautelari di particolare gravità devono sussistere anche nel caso in cui il giudice, ai sensi dell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen., accertato che l'imputato è affetto da una malattia particolarmente grave da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, ritenga possibile, senza pregiudizio per la sua salute e per quella degli altri detenuti, disporre la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)