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Sez. L, Sentenza n. 3647 del 08/08/1989 (Rv. 463596 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA - PRESENTAZIONE OLTRE IL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463596-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA - PRESENTAZIONE OLTRE IL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro, la violazione della norma del terzo comma dell'art. 424 cod. proc. civ., relativa alla non prorogabilità del termine (non superiore a venti giorni) fissato dal giudice per la presentazione della relazione scritta del consulente tecnico, non determina la nullità della consulenza, non essendo tale sanzione specificamente prevista per l'inosservanza del termine predetto, che la legge, con differenza non meramente terminologica, non definisce "perentorio" (art. 153 cod. proc. civ.) ma solo "non prorogabile". (V 2337/85, mass n 440208; (V 5037/81, mass n 415820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)