Sez. L, Sentenza n. 5037 del 03/09/1981 (Rv. 415820 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA - DEPOSITO - TERMINE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA - DEPOSITO - TERMINE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Poiché una perentorietà del termine (di giorni venti), entro il quale il consulente tecnico deve, a norma dell'art. 424 cod.proc. civ. (nella formulazione di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533), depositare la relazione scritta, non risulta da alcuna qualificazione testuale né da esplicita sanzione per la sua inosservanza, mentre, sul piano funzionale, esso ha uno scopo meramente accelleratorio dell'adempimento dell'incombente da parte dell'ausiliare del giudice, deve affermarsi la natura ordinatoria del termine in questione. La sua inosservanza, pertanto, comporta una nullità di ordine "relativo" che può - ai sensi dell'art. 157 cod.proc.civ. - essere pronunciata soltanto se la parte, nel cui interesse il requisito è stato stabilito, formuli la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione peritale, ovvero solleciti la sostituzione del consulente tecnico ai sensi dell'art. 196 cod.proc.civ. (Conf. 3731/80, mass. N. 407584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)