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Sez. L, Sentenza n. 1838 del 15/02/1992 (Rv. 475733 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Consultazione sindacale ai fini degli interventi della Cassa - Influenza sul carattere unilaterale del potere del datore di lavoro di richiedere l'intervento della Cassa - Esclusione - Riferimento della sospensione del lavoro disposta dall'imprenditore all'accordo raggiunto in sede di detta consultazione - Inammissibilità - Funzioni dell'accordo - Individuazione - Incidenza del medesimo sull'obbligo retributivo - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475733-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

La disposizione dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164, che impone ai fini degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni, di carattere sia ordinario che straordinario, una particolare procedura di consultazione sindacale, non esclude il carattere unilaterale del potere del datore di lavoro di richiedere l'intervento della Cassa, né consente di riferire la sospensione dal lavoro disposta dall'imprenditore all'accordo raggiunto in sede di consultazione sindacale, il quale ha soltanto la funzione di porre limiti esterni al potere imprenditoriale e non incide sull'obbligo retributivo del datore di lavoro, obbligo che permane, ove sia negata l'autorizzazione all'integrazione salariale, in difetto della prova circa l'impossibilità temporanea sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)