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Sez. L, Sentenza n. 8269 del 28/07/1995 (Rv. 493468 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Periodo anteriore alla relativa autorizzazione - "Mora credendi" dell'imprenditore - Configurabilità - Limiti - Accordi con le organizzazioni sindacali - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493468-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, le modificazioni sul piano del rapporto di lavoro e la nascita del rapporto previdenziale si producono solo in conseguenza dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale e con decorrenza dal provvedimento stesso, sicché per il periodo anteriore, in caso di unilaterale sospensione del rapporto di lavoro, l'imprenditore, versando in "mora credendi", resta obbligato al pagamento delle retribuzioni in applicazione della normativa comune, salvo rimborso ove ottenga il richiesto intervento di integrazione, o in via definitiva in caso contrario. Qualora, invece, la sospensione della prestazione lavorativa avvenga in conseguenza di un accordo tra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali (ammissibile anche in sede di procedura di consultazione ex art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, quando a tal fine i lavoratori abbiano conferito, ancorché tacitamente, mandato specifico al sindacato o ne abbiano ratificato l'operato) l'inesecuzione della prestazione, essendo riconducibile alla comune volontà delle parti anziché ad una scelta gestionale unilaterale dell'imprenditore, non attribuisce il diritto alla retribuzione, salvo che questo non sia stato specificamente pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)