Sez. 3, Sentenza n. 23272 del 30/04/2015 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 263994 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Atti sessuali commessi su minore - Genitore della vittima presente all'atto dell'abuso - Reato di violenza sessuale di gruppo - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen. il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen., materialmente commesso da altri, è configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Cod. Pen. art. 6090 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)