Sez. 1, Sentenza n. 1293 del 21/02/1990 (Rv. 465441 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - MERA CONVOCAZIONE, DINANZI A DISTINTI TRIBUNALI, DEL SOGGETTO DESTINATARIO DI ISTANZE DI FALLIMENTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA PRONUNCIA DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DI UNO DEI DUE GIUDICI INVESTITI DALLE ISTANZE SUDDETTE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - MERA CONVOCAZIONE, DINANZI A DISTINTI TRIBUNALI, DEL SOGGETTO DESTINATARIO DI ISTANZE DI FALLIMENTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA PRONUNCIA DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DI UNO DEI DUE GIUDICI INVESTITI DALLE ISTANZE SUDDETTE - IRRILEVANZA.*
Poiché nel vigente ordinamento processuale civile non è configurabile un regolamento preventivo della Competenza è inammissibile il regolamento di Competenza - finalizzato ad escludere l'eventualità di un conflitto reale di Competenza - con riguardo alla mera convocazione innanzi a distinti tribunali del soggetto nei cui confronti siano state presentate istanze di fallimento, ancorché successivamente intervenga pronuncia declinatoria di Competenza da parte di uno dei due diversi giudici investiti dalle istanze di fallimento, non potendo tale pronuncia, per il suo contenuto e la Mancanza delle condizioni di cui all'art. 45 cod. proc. civ., essere considerata come denuncia di un conflitto di Competenza, né potendo l'istanza di regolamento configurarsi come impugnazione di quella stessa pronuncia sulla Competenza, data l'anteriorità rispetto ad essa. (Conf 6223/88, mass n 460572, sulla prima parte; (Conf 5844/88, mass n 460352, sulla prima parte; (Conf 3347/88, mass n 458731, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)