Sez. 3, Sentenza n. 3347 del 06/05/1988 (Rv. 458731 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI AVENTI NATURA DI SENTENZA - NECESSITÀ - ESPERIBILITÀ DEL PREDETTO MEZZO IN VIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI AVENTI NATURA DI SENTENZA - NECESSITÀ - ESPERIBILITÀ DEL PREDETTO MEZZO IN VIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il regolamento necessario o facoltativo di Competenza (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) - a differenza di quello richiesto d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. - configura un mezzo di impugnazione esperibile quando una questione di Competenza in senso tecnico sia stata decisa, anche solo implicitamente, con provvedimento avente natura di sentenza e, pertanto, non è ammissibile un regolamento di Competenza, in via preventiva. (nella specie, ribadito il suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento avverso l'ordinanza con cui il pretore si era riservato di decidere la questione della Competenza con il merito). (V 3723/85, mass n 441298; (V 1048/84, mass n 433212; (V 2884/82, mass n 420769).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)