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Sez. 3, Sentenza n. 6223 del 17/11/1988 (Rv. 460572 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO.*
Stato
decisa il 1988-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460572-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO.*

Nel vigente ordinamento processuale non è configurabile un regolamento preventivo di Competenza in quanto l'istanza per regolamento è un vero e proprio mezzo di impugnazione di quei provvedimenti, aventi natura e requisiti di sentenza, con i quali il giudice ordinario (eccetto il conciliatore) si sia pronunciato, in modo positivo o negativo, sulla Competenza, ovvero abbia emesso in via definitiva statuizioni che necessariamente presuppongono una pronuncia sulla Competenza. Pertanto, non è impugnabile con il regolamento di Competenza - che, se proposto, va dichiarato inammissibile - il provvedimento con il quale il pretore, adito in Sede di convalida di licenza o di sfratto, neghi l'ordinanza di convalida e quella provvisoria di rilascio, e fissi l'udienza per la precisazione delle conclusioni, mancando in esso qualsiasi statuizione, sia pure implicita, sulla Competenza. (Conf 5844/88, mass n 460352; (Conf 1273/81, mass n 411859; (Conf 3321/72, mass n 361145).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)