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Sez. L, Sentenza n. 3045 del 08/07/1977 (Rv. 386610 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRIBUTI ENASARCO PER L'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL PREPONENTE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386610-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRIBUTI ENASARCO PER L'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL PREPONENTE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO.*

Il preponente che non versi i contributi ENASARCO a favore dello agente o del rappresentante di commercio, ai sensi dell'art 7 della legge 2 febbraio 1973 n 12, e tenuto al risarcimento del danno da inadempimento ex art 1218 cod civ, senza che venga in considerazione il risarcimento di cui all'art 2116, secondo comma, cod civ, dettato per il rapporto di lavoro subordinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2116, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)