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Sez. L, Sentenza n. 4305 del 25/09/1978 (Rv. 393970 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AL FONDO PENSIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 1218 COD CIV - LEGITTIMAZIONE DELL'AGENTE FIN DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393970-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AL FONDO PENSIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 1218 COD CIV - LEGITTIMAZIONE DELL'AGENTE FIN DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*

Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento contributivo al fondo pensioni per un contratto di Agenzia non piu in corso, siano o no i contributi prescritti, spetta all'agente l'Azione risarcitoria ex art 1218 cod civ fin dalla cessazione del rapporto, poiche la mancata o irregolare contribuzione ha gia determinato un pregiudizio nella posizione assicurativa dell'agente, con ripercussioni sulla perdita totale o parziale della pensione, posto che questa, al momento del pensionamento, non verra corrisposta o verra corrisposta dall'ENASARCO in misura inferiore a quella spettante. (V 3045/77, mass n 386610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1969 num. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)