Sez. 5 - , Ordinanza n. 27067 del 15/11/2017 (Rv. 646221 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | - Definizione agevolata di una controversia tributaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997 - Successiva richiesta di rimborso - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il contribuente (nella specie una società ritornata "in bonis", già soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria) che abbia versato somme a titolo di sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto di imposta in misura ridotta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all'esito della c.d. comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non può richiederne il rimborso, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2 com. 2, DPR 9/9 /600 num. 1973 art. 36 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)