diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 1602 del 24/01/2026 (Rv. 677727-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata - Presentazione dell'istanza - Effetti - Rimborso d'imposte - Preclusione.
Stato
decisa il 2026-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677727-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto, giacché il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 7, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)