Sez. 5, Sentenza n. 11735 del 27/05/2011 (Rv. 618260 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata di una controversia tributaria ai sensi della legge n. 431 del 1991 - Assoluzione dalle contestazioni in sede penale - Richiesta di rimborso - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il contribuente che abbia chiesto la definizione agevolata di una controversia tributaria ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (nella specie controversia doganale, definibile ex art. 64 della cit. legge n. 413), accettata dall'Amministrazione, e che sia stato successivamente assolto nel giudizio penale dalle imputazioni che avevano comportato le contestazioni tributarie non può richiedere il rimborso delle somme e delle sanzioni pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata, per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)