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Sez. 3, Sentenza n. 3523 del 18/10/1995 Cc. (dep. 13/11/1995) Rv. 202946 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - In genere | Natura delle norme in materia di custodia cautelare - Processuale - Principio del "tempus regit actum" - Applicabilità - Modifiche introdotte con la legge 9 agosto 1995 n. 332 - Applicabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202946-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - In genere

Per l'applicazione delle modifiche normative in tema di custodia cautelare deve farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e perciò alla regola del "tempus regit actum". In Cassazione l'applicazione delle norme procedurali introdotte con la legge 9 agosto 1995 n. 332 può quindi concernere quelle relative alla sussistenza del presupposto per la custodia in carcere o alla presunzione ex art. 275 cod. proc. pen., ma non può riguardare le modalità di documentazione o di motivazione di atti già posti in essere sotto la precedente disciplina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272, Legge 09/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)