Sez. 3 - , Sentenza n. 26004 del 05/04/2019 Cc. (dep. 12/06/2019) Rv. 276014 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Astratta edificabilità ai fini espropriativi - Rilevanza - Esclusione - Necessità di sopravvenuto condono - Poteri del giudice dell'esecuzione.
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In tema di revoca o sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna, il presupposto della compatibilità del manufatto abusivo con il regolare assetto del territorio non discende solo dalla mera possibilità di esecuzione in quell'area di interventi edilizi del tipo di quelli realizzati, come insita anche nella qualificazione del fondo come edificabile a fini espropriativi, ma impone necessariamente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria a seguito della presentazione dell'istanza di condono. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di rilascio di tale provvedimento, il giudice dell'esecuzione è comunque pur sempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento abilitativo in sanatoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)