Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 261213 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sentenza di condanna per reato edilizio - Ordine di demolizione - Esecuzione - Necessità - Eccezioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, e, conseguentemente, deve essere eseguito in ogni caso, anche se sia stata disposta acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, ferma restando la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, dichiarativa dell'esistenza di prevalenti esigenze pubbliche, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)