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Sez. 3, Sentenza n. 25485 del 17/03/2009 Cc. (dep. 18/06/2009) Rv. 243905 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Sopravvenuto condono - Poteri del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243905-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il giudice dell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione di manufatto abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo, determinano solo invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)