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Sez. U, Sentenza n. 2719 del 04/10/1971 (Rv. 353887 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ACCERTAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL VALORE DISTINTAMENTE ATTRIBUITO AD OGNUNO DEI BENI OGGETTO DELL'ATTO TASSABILE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353887-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ACCERTAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL VALORE DISTINTAMENTE ATTRIBUITO AD OGNUNO DEI BENI OGGETTO DELL'ATTO TASSABILE - PRESUPPOSTI.*

La norma del secondo comma dell'art 21 del RD 7 agosto 1936 n 1639 va interpretata nel senso che l'ufficio ha l'Obbligo di indicare, nell'avviso di accertamento, il valore distintamente attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto tassabile per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato, solo nella ipotesi in cui dal contribuente sia stato dichiarato un valore distinto per ognuno di tali beni. Di conseguenza, detto Obbligo non sussiste allorquando il contribuente si sia limitato a indicare, per quei beni, un valore complessivo, potendo, in tal caso l'ufficio contrapporre nell'avviso di accertamento, al valore indicato, un maggior valore complessivo.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)