Sez. 5, Ordinanza n. 23096 del 26/08/2024 (Rv. 672101-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mancata allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari - Vizio motivazionale - Insussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Legge 26/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)