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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24258 del 13/11/2014 (Rv. 633363 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Comunicazione - Necessaria indicazione del valore dei relativi immobili - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633363-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva delle imposte, il concessionario che proceda ad iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è tenuto, in assenza di una positiva disposizione in tal senso, a fare menzione, nella comunicazione di iscrizione di ipoteca, della rendita catastale relativa agli immobili aggrediti, senza che assuma rilievo il divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad euro ottomila, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R., che concerne l'inammissibilità dell'iscrizione quale atto prodromico all'espropriazione e non ha ricadute sul contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 79 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)