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Sez. T, Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025 (Rv. 676522-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Riscossione esattoriale - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Contenuto informativo-sollecitatorio - Indicazione del credito - Necessità - Individuazione degli immobili - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676522-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. UBIS, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)