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Sez. 3, Sentenza n. 38053 del 03/07/2013 Ud. (dep. 17/09/2013) Rv. 256933 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Mutata individuazione del reato più grave - Diversa entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione - Violazione del divieto - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256933-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, per effetto di una diversa individuazione del reato più grave, i reati unificati dal vincolo della continuazione dal giudice d'appello siano diversi da quelli indicati nella sentenza di primo grado, fermo restando comunque il divieto d'infliggere una pena complessivamente maggiore di quella irrogata in precedenza. (Fattispecie in cui, a fronte di un aumento di anni due di reclusione operato dal primo giudice a titolo di continuazione, il giudice d'appello, individuato un diverso reato più grave, aveva operato un aumento di anni due e mesi otto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)