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Sez. 6, Sentenza n. 46200 del 15/10/2013 Ud. (dep. 18/11/2013) Rv. 257451 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di condanna in primo grado per più reati - Improcedibilità dell'azione penale per alcuni dei reati conseguente ad irrevocabilità di altra condanna - Determinazione della pena in appello - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257451-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" conseguente ad impugnazione proposta dal solo imputato preclude al giudice di appello, quando dichiara improcedibile per "bis in idem" l'azione penale in ordine ad alcuni dei reati per i quali è intervenuta condanna in primo grado, di irrogare una pena per gli altri reati che, cumulata con quella divenuta irrevocabile, risulti superiore alla sanzione complessiva inflitta nella sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione per i reati residui, rilevando che il cumulo di questa con la sanzione sostitutiva di Euro 2.850, applicata dalla diversa decisione per gli altri reati e divenuta irrevocabile, era pari alla reclusione di otto mesi e quindici giorni, a fronte di una condanna complessiva in primo grado ad otto mesi di reclusione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)