Sez. 5, Sentenza n. 11399 del 26/09/1995 Ud. (dep. 23/11/1995) Rv. 202990 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere | Falsità ideologiche del privato in atto pubblico - Punibilità - Condizione: attestazione del privato - Previsione normativa circa il suo valore "de veritate" - Esclusione - Conseguenza: denuncia di smarrimento di titoli di credito - Presentata ai carabinieri - Sussistenza del reato.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere
Nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la punibilità non è subordinata ad una specifica previsione normativa che stabilisca il valore probatorio "de veritate" del fatto denunciato dal privato; risponde, pertanto, del delitto il privato che denunci falsamente ai carabinieri lo smarrimento di alcuni titoli di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)