Sez. 6, Sentenza n. 10683 del 11/10/1996 Ud. (dep. 12/12/1996) Rv. 206889 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commessa da privato in atto pubblico - Falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di smarrimento di un assegno - Configurabilità del suddetto reato - Esclusione - Configurabilità di calunnia - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, risponde di calunnia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)