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Sez. 6, Sentenza n. 10683 del 11/10/1996 Ud. (dep. 12/12/1996) Rv. 206889 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commessa da privato in atto pubblico - Falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di smarrimento di un assegno - Configurabilità del suddetto reato - Esclusione - Configurabilità di calunnia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206889-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, risponde di calunnia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)