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Sez. 5, Sentenza n. 10377 del 02/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214599 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commessa da privato in atto pubblico - Condono edilizio del 1994 - Falsa dichiarazione di conclusione dei lavori nel termine indicato nel provvedimento di clemenza - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214599-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiché l'art 39 comma quarto della legge 23.12.1994 n. 724 conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art. 483 cod.pen., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)