Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 16/12/1988 (Rv. 461113 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TOLLERABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO SUL PRESUPPOSTO DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO ADITO PER PRIMO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TOLLERABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO SUL PRESUPPOSTO DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO ADITO PER PRIMO.*
Il regolamento di Competenza può essere richiesto d'ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria Competenza in relazione alla ravvisata Competenza di un terzo giudice; anziché di quello adito per primo sempreché, ovviamente, il titolo di Competenza in contestazione rientri fra quelli contemplati dall'art. 45 cod. proc. civ.. (Conf 6003/80, mass n 409777; (Conf 618/77, mass n 884175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)