Sez. 3, Sentenza n. 6003 del 08/11/1980 (Rv. 409777 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TOLLERABILITA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO SUL PRESUPPOSTO DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO ADITO PER PRIMO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TOLLERABILITA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO SUL PRESUPPOSTO DELLA SPETTANZA DELLA COMPETENZA AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO ADITO PER PRIMO.*
Il regolamento di Competenza puo essere richiesto d'ufficio anche anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria Competenza in relazione alla ravvisata Competenza di un terzo giudice, anziche di quello adito per primo sempreche, ovviamente, il titolo di Competenza in contestazione rientri fra quelli contemplati dall'art 45 cod proc civ. (V 1062/76, mass n 379729; (Conf 618/77, mass n 384175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)