Sez. 1, Sentenza n. 9789 del 16/09/1995 (Rv. 494049 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Acquiescenza delle parti alla pronuncia del giudice "a quo" - Irrilevanza - Estensione dei poteri del giudice "ad quem".
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio - atteso che l'esercizio del potere-dovere del giudice "ad quem" di rilevare l'eventuale sussistenza della propria incompetenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., trova il suo fondamento solo nella legge e non già in un potere dispositivo delle parti, di modo che non può rimanere precluso dall'acquiescenza delle parti stesse alla pronuncia del giudice "a quo" - anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)