Sez. 1, Sentenza n. 16284 del 10/07/2009 (Rv. 608928 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equa riparazione - Fatto costitutivo del diritto - Decorrenza da epoca anteriore alla legge n. 89 del 2001 - Dall'1 agosto 1973 - Fondamento - Titolarità del diritto in capo all'erede - Sussistenza - Determinazione del periodo di durata irragionevole.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola legge n. 89 del 2001, poichè il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, condizionatamente all'accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza della Commissione (oggi, della Corte europea dei diritti dell'uomo), avvenuta per l'Italia il 1° agosto 1973. Pertanto, il diritto all'equa riparazione spetta anche agli eredi della parte che abbia introdotto il processo prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, dovendosi a tal fine tenere conto del periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell'attore originario, al quale tuttavia, in caso di mancata costituzione in giudizio dell'erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)