Sez. 6, Sentenza n. 10729 del 14/04/1994 Ud. (dep. 18/10/1994) Rv. 200164 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere | "Ratio" dell'art. 328 cpv. cod. pen. - Regolare andamento della P.A. - Esclusione - Conseguimento dei suoi compiti istituzionali - Sussistenza - Violazione di doveri privi di rilevanza esterna - Operatività della norma - Esclusione - Fattispecie: rifiuto del presidente del comitato di gestione di una U.S.S.L. di porre a disposizione del collegio dei revisori la documentazione richiesta.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere
La norma di cui all'art. 328 cpv. cod. pen. non mira tanto a salvaguardare il regolare andamento della pubblica amministrazione ed il buon funzionamento della sua struttura organizzativa, quanto l'agire della stessa, attraverso i propri dipendenti, per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali. Pertanto, restano estranee all'ambito di operatività della suddetta norma le omissioni che si concretano nella mera violazione dei doveri d'ufficio senza rilevanza esterna. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato, per avere il presidente del comitato di gestione di una U.S.S.L. omesso di porre a disposizione del collegio dei revisori, organo distinto ed autonomo, esplicante funzione di controllo, la documentazione richiesta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)