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Sez. 3, Sentenza n. 5250 del 11/06/1997 (Rv. 505126 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA | A carico dei conducenti di veicoli - Natura sussidiaria - Accertamento in concreto della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti - Operatività della presunzione di colpa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505126-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054 comma secondo, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione "de qua", e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)