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Sez. L, Sentenza n. 15943 del 13/07/2006 (Rv. 591403 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | - Inefficacia del licenziamento - Contenuto delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 4 della legge n.223 del 1991 - Riferimento alla condizione "attuale" in cui versa l'impresa datoriale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591403-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, il contenuto delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, deve fare riferimento alle condizioni in cui versa l'impresa datoriale, da valutarsi al momento in cui questa decide di instaurare la suddetta procedura, e non invece a pregresse situazioni o a processi di riorganizzazione produttiva risalenti nel tempo. Solo il riferimento alla situazione "attuale" consente, alla stregua dei commi 5 e 9 dell'art. 4 cit., un documentato esame congiunto delle parti sociali, da un lato, onde valutare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale dell'impresa e le possibilità di diversa utilizzazione del personale stesso, e dei dipendenti, dall'altro, in ordine ai criteri di scelta, legali e convenzionali, dei lavoratori da collocare in mobilità, in conformità dei canoni di razionalità e di coerenza (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in controversia in cui con la comunicazione alle organizzazioni sindacali era stata offerta una mera presa d'atto di una situazione pregressa, senza la possibilità di un effettivo e sostanziale esame congiunto e di un controllo "ex ante", fondato su di una situazione attuale e su un reale programma di mobilità, fotografando una realtà antica e risalente nel tempo).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)