Sez. 5, Sentenza n. 7330 del 02/02/1989 Ud. (dep. 19/05/1989) Rv. 181357 - 01
SENTENZA PENALE - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - DANNI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - LIQUIDAZIONE DEI BENI A FAVORE DELLE PARTI CIVILI - OBBLIGATORIETĂ€ - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - DANNI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - LIQUIDAZIONE DEI BENI A FAVORE DELLE PARTI CIVILI - OBBLIGATORIETĂ€ - SUSSISTENZA.*
In tema di cause di Estinzione del reato, allorché sia stata pronunciata condanna, anche generica, a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, sono egualmente tenuti a decidere sulla impugnazione in ordine ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (V mass n 159900; (V mass n 170547; (V mass n 159899).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)