Sez. 1, Sentenza n. 22875 del 28/10/2009 (Rv. 609839 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Valutazione della ragionevole durata del processo - Tempo occorso per la risoluzione di questione incidentale di costituzionalità - Rilevanza - Indice di complessità del caso - Configurabilità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della determinazione della giusta durata del processo, il periodo di pendenza di una questione di legittimità costituzionale va ricompreso nella complessiva durata del processo di merito e di esso si può tener conto nell'ambito della valutazione della complessità del caso, elemento, quest'ultimo a cui fa specifico riferimento l'art. 2 della legge n. 89 del 2001. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello, che aveva individuato la durata ragionevole di una controversia in materia di pubblico impiego in tre anni, tempo superiore a quello in genere ritenuto congruo dalla giurisprudenza in casi analoghi, proprio sul presupposto che nel giudizio di merito era stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)