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Sez. 1, Sentenza n. 23632 del 15/11/2007 (Rv. 600630 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Determinazione della ragionevole durata del processo - Questione di legittimità costituzionale - Detrazione automatica dell'intero periodo di sospensione connesso alla sua risoluzione - Esclusione - Valutazione della complessità del caso - Necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale - Inclusione.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600630-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della determinazione della giusta durata del processo, il giudizio di legittimità costituzionale non rileva in via autonoma, atteso che la relativa decisione riguarda una questione pregiudiziale attinente al merito della controversia; pertanto il superamento del termine di ragionevole durata deve essere riferito al processo nel quale sia sorta la questione di costituzionalità senza che possa detrarsi automaticamente l'intero periodo connesso alla sua risoluzione. Tuttavia, nell'ambito della valutazione del criterio della complessità del caso di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, va tenuto conto della circostanza che nel corso del processo sia sorta la necessità di sollevare la questione al fine di apprezzare la ragionevolezza in concreto della durata del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)