Sez. 3, Sentenza n. 2895 del 09/05/1985 (Rv. 440647 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - PRECETTO CAMBIARIO - VALIDITÀ - REQUISITI SUFFICIENTI - PRECETTO NOTIFICATO SULLA BASE DI UN ASSEGNO BANCARIO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - PRECETTO CAMBIARIO - VALIDITÀ - REQUISITI SUFFICIENTI - PRECETTO NOTIFICATO SULLA BASE DI UN ASSEGNO BANCARIO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Dal confronto fra il secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ. - secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale - ed il terzo comma dell'art. 63 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 - secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta - si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. Questo principio di diritto è applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell'art. 55, terzo comma, del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, sull'assegno identica a quella dell'art. 63, terzo comma, del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, relativo alla cambiale. (V 3549/80, mass n 407397).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)