Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 29/05/1980 (Rv. 407397 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO - PRECETTO CAMBIARIO - REQUISITI.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO - PRECETTO CAMBIARIO - REQUISITI.*
Dal confronto tra il secondo comma dell'art 480 cod proc civ (secondo cui il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo, quando questa e richiesta dalla legge ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale) ed il terzo comma dell'art 63 del RD 14 dicembre 1933 n 1669 (secondo cui il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta) si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validita, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure l'anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo. (Conf 91/76, mass n 378722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)