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Sez. 3, Sentenza n. 5602 del 15/09/1986 (Rv. 448094 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ESPROPRIAZIONE IN BASE A CAMBIALE - NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO AL DEBITORE - ATTO PRELIMINARE - TRASCRIZIONE DELLA CAMBIALE CON L'INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI ESSENZIALI DI INDIVIDUAZIONE - SUFFICIENZA - MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - NULLITÀ DEL PRECETTO - DEDUZIONE CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448094-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ESPROPRIAZIONE IN BASE A CAMBIALE - NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO AL DEBITORE - ATTO PRELIMINARE - TRASCRIZIONE DELLA CAMBIALE CON L'INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI ESSENZIALI DI INDIVIDUAZIONE - SUFFICIENZA - MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - NULLITÀ DEL PRECETTO - DEDUZIONE CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITÀ.*

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico atto preliminare è la notifica al debitore del precetto, il quale deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale (e non accompagnata dalla certificazione di conformità dell'ufficiale giudiziario) del titolo di credito, di cui è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali di individuazione. In difetto di tale indicazione, non si determina la giuridica inesistenza del precetto, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica dell'atto. (V 2895/85, mass n 440647; (V 3549/80, mass n 407397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)