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Sez. L, Sentenza n. 2798 del 28/04/1980 (Rv. 406559 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - CORRESPONSIONE COLLEGATA AD UNA DETERMINATA SITUAZIONE TRANSITORIA - TRASFORMAZIONE IN CONCESSIONE DEFINITIVA QUALE EFFETTO DELLA FORMAZIONE DI UN USO AZIENDALE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DELLA CORRESPONSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO DI POCO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITA CORRISPOSTA IN VIA TRANSITORIA PER COMPENSARE I LAVORATORI DELLE CONSEGUENZE DELL'ABBASSAMENTO DEL LIMITE DI ETA PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO.*
Stato
decisa il 1980-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406559-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - CORRESPONSIONE COLLEGATA AD UNA DETERMINATA SITUAZIONE TRANSITORIA - TRASFORMAZIONE IN CONCESSIONE DEFINITIVA QUALE EFFETTO DELLA FORMAZIONE DI UN USO AZIENDALE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DELLA CORRESPONSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO DI POCO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITA CORRISPOSTA IN VIA TRANSITORIA PER COMPENSARE I LAVORATORI DELLE CONSEGUENZE DELL'ABBASSAMENTO DEL LIMITE DI ETA PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO.*

La corresponsione di una indennita collegata ad una determinata situazione transitoria, anche se proseguita per un periodo di tempo di poco superiore a quello previsto per ovviare alle conseguenze della situazione che ne aveva determinato il sorgere, non puo mutarsi in concessione definitiva quale effetto della formazione di un uso aziendale, giacche questo implica il convincimento della obbligatorieta della corresponsione per un tempo indeterminato, incompatibile con il condizionamento della volonta del datore di lavoro a quel presupposto. (nella specie, a seguito dell'abbassamento del limite di eta per il collocamento a riposo da sessantacinque a sessanta anni, era stato concordato di corrispondere a tutti i dipendenti in servizio colpiti dal provvedimento una indennita per compensarli della riduzione del periodo lavorativo e del godimento anticipato della prestazione pensionistica inferiore alla retribuzione, che essi avrebbero percepito se avessero continuato a prestare servizio fino al sessantacinquesimo anno di eta. Tale indennita, che doveva cessare quando con la normalizzazione del nuovo sistema tutti i dipendenti avrebbero conosciuto l'epoca della fine del loro rapporto, era stata corrisposta anche dopo tale periodo transitorio per essere infine sospesa. La suprema Corte ha riconosciuto legittima la successiva mancata corresponsione sulla base del principio di cui alla massima). (V 953/78, mass n 390283; (V 645/78, mass n 389976).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)