Sez. 3, Sentenza n. 24 del 04/01/1977 (Rv. 383525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - ISTANZA DI RICUSAZIONE - MANCANZA - SENTENZA - VALIDITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - ISTANZA DI RICUSAZIONE - MANCANZA - SENTENZA - VALIDITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'inosservanza da parte del giudice dell'Obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art 51 primo comma cod proc civ, comporta nullita della sentenza esclusivamente nel caso in cui il giudice medesimo abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo, in violazione del criterio nemo iudex in causa sua. Ogni altro interesse diverso ed indiretto (nella specie, derivante dall'appartenenza di un esperto di Sezione specializzata agraria alla stessa organizzazione sindacale di una delle parti) e rilevante solo al fine di consentire la domanda di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art 52 cod proc civ e sempre che l'interesse stesso sia inquadrabile in una delle ipotesi di astensione obbligatoria, rimanendo esclusa, in difetto di istanza di ricusazione, qualsiasi incidenza sulla regolare Costituzione dell'organo giudicante e sulla validita della sentenza. Tale principio manifestamente non si pone in contrasto con l'art 24 della Costituzione, in quanto il procedimento di ricusazione costituisce mezzo giurisdizionale idoneo alla tutela del diritto delle parti a far valere le cause d'incapacita ed incompatibilita soggettiva del giudice. (V 1242/75, mass n 374713; (V 2040/68, mass n 334115).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)